Newsletter – CONTROLLO BIOMETRICO DELLE PRESENZE DEL LAVORATORE: NON BASTA IL CONSENSO
SOGGETTI COINVOLTI: Datori di lavoro- Lavoratori dipendenti.
SINTESI DEL PROVVEDIMENTO: Il datore di lavoro non può utilizzare il consenso dei dipendenti come base giuridica per il trattamento dei dati biometrici degli stessi, in particolare per l’acquisizione delle impronte digitali al fine di rilevare le presenze.
RIFERIMENTO: Provvedimento n. 16 del 14 gennaio 2021, doc web n. 9542071
IMPATTO SUI PROCESSI AZIENDALI: L’acquisizione delle impronte digitali dei dipendenti utilizzata al fine di rilevare le presenze rappresenta un trattamento di dati personali avente a oggetto dati biometrici.
Il Trattamento può considerarsi lecito solo se espressamente previsto da una disposizione normativa che abbia le caratteristiche richieste dalla disciplina di protezione dei dati, anche in termini di proporzionalità dell’intervento rispetto alle finalità che si intendono perseguire.
NORMATIVA: Art. 5 par. 1, lett. a) del Regolamento UE 2016/679;
Art. 6 del Regolamento UE 2016/679;
Art. 9 del Regolamento UE 2016/679
Art. 2 septies d.lgs. 196/2003
TEMATICA PRIVACY: Responsabile del trattamento
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