GARANTE PRIVACY: Un link per disiscriversi nelle email promozionali inviate senza consenso non rende lecito l’invio.
Il Garante privacy ha comminato una sanzione di 10mila euro ad una società che inviava e-mail promozionali a numerosi destinatari senza consenso, inserendo un link per disiscriversi.
L’intervento dell’Autorità segue il reclamo di un utente che lamentava la ricezione di queste e-mail promozionali indesiderate, anche dopo essersi opposto a tali invii.
L’invio di comunicazioni con modalità automatizzate è consentito solo con il consenso del contraente o utente, salvo il rilascio dell’indirizzo e-mail da parte dell’interessato nel contesto di una vendita di beni o servizi analoghi (unica deroga ammissibile).
Deroga che, nel caso in esame, non risulta applicabile, dato che le persone raggiunte dall’attività di marketing non avevano rilasciato il proprio indirizzo nell’ambito di un rapporto contrattuale pregresso non avendo alcuna
conoscenza né del titolare né del trattamento.
Con riferimento al link inserito in calce alla mail per disiscriversi, il Garante ha poi ricordato che non ha alcuna rilevanza poiché, prima ancora del suo contenuto e delle eventuali misure di contenimento del danno, è lo stesso invio dell’e-mail ad essere illecito.
Il Garante privacy ha imposto alla società il divieto di trattare per finalità promozionali tutti i dati inseriti nel data base oggetto di istruttoria per i quali non sia in grado di dimostrare l’acquisizione di un idoneo consenso.
In conseguenza di tale divieto, ha poi ordinato alla società di provvedere alla cancellazione dei dati in questione, ad eccezione di quelli necessari ad adempiere ad un obbligo di legge o per la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
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