Newsletter: RINNOVO CONSENSO MARKETING (Prov. del Garante 98/2021)
SOGGETTI COINVOLTI: Call Center – Operatori marketing.
SINTESI DEL PROVVEDIMENTO: La società che effettua attività di marketing per conto di un committente deve rispettare la normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.
In particolare, dev’essere rispettato il diritto degli utenti di opporsi all’uso dei dati per finalità di direct marketing.
È necessario che la società disponga di un consenso libero e specifico al fine di trattare i dati personali degli interessati.
RIFERIMENTO: Provvedimento n.98 dell’ 11 marzo 2021, doc. web n 9577371
IMPATTO SUI PROCESSI AZIENDALI: La società che si occupa di marketing deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative che assicurino modalità di trattamento non invasive e che tutelino i diritti degli interessati.
Inoltre, tali misure devono garantire la corretta gestione delle chiamate rivolte verso utenze “fuori lista” e l’inserimento in blacklist dei dati degli interessati che decidono di opporsi al trattamento.
Infine, devono garantire la verifica documentabile dell’effettiva registrazione, senza ingiustificato ritardo, della volontà degli interessati in merito all’attività promozionale e l’inserimento in blacklist delle numerazioni raggiunte da contatti commerciali con esito di rifiuto al trattamento.
NORMATIVA: Art. 6 del Regolamento UE 2016/679
Art. 25 del Regolamento UE 2016/679
Art. 32 del Regolamento UE 2016/679
TEMATICA PRIVACY: Responsabile del trattamento
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